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LEGGE 13 giugno 1912, n. 555

Sulla cittadinanza italiana. (012U0555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2001)
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Testo in vigore dal:  1-7-1912 al: 9-2-1983
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Art. 1



È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.