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LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (001U0306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2007)
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Testo in vigore dal:  21-6-2007
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Art. 2



Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

a) il patrimonio della fondazione;

b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;

d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;

e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni;
((7))


f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.
(2) (3)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, è elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) è elevato da L. 24 a L. 60.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto istituto è elevato da L. 20,000 a L. 50,000".
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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 giugno 2007, n. 190 (in G.U. 1ª s.s. 20/06/2007, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)".