LEGGE 7 luglio 1901, n. 306

Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (001U0306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2007)
Testo in vigore dal: 21-6-2007
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2. 
 
  Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione
degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno: 
 
    a) il patrimonio della fondazione; 
 
    b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento
straordinario che l'Istituto possa ricevere; 
 
    c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio  della  fondazione
col residuo  delle  entrate  ordinarie,  che  sara'  in  fine  d'anno
capitalizzato; 
 
    d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre  Associazioni
di sanitari e di qualunque persona fisica e morale; 
 
    e) il contributo obbligatorio  di  tutti  i  sanitari  dipendenti
pubblici, iscritti ai rispettivi ordini  professionali  italiani  dei
medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella  misura
e  con   modalita'   di   versamento   fissate   dal   Consiglio   di
amministrazione  della  fondazione  con   regolamenti   soggetti   ad
approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3,  comma
2, del decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.  509,  e  successive
modificazioni; ((7)) 
 
    f)  il  contributo  volontario  di  tutti  gli   altri   sanitari
liberamente esercenti,  nella  misura  e  con  le  norme  di  cui  al
precedente comma. 
                                                              (2) (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n.  1725,  convertito  con
modificazioni dalla L.  4  ottobre  1920,  n.  1476,  nel  modificare
l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha  conseguentemente
disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919  il
contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n.  725,
a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei  sanitari  italiani
con sede in Perugia, e' elevato  da  lire  sei  a  lire  ventiquattro
annue". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza  modificazioni
dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, nel  modificare  l'articolo  unico,
comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito
con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, che a  sua  volta
modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico, commi  1  e  2)  che
"Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla
legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia  nazionale  di
assistenza  per  gli  orfani  dei  sanitari   italiani   in   Perugia
(Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani)  e'  elevato
da L. 24 a L. 60. 
  A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1927-1928  il  contributo
governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476,  a
favore del predetto istituto e' elevato da L. 20,000 a L. 50,000". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 giugno  2007,  n.  190
(in G.U. 1ª s.s. 20/06/2007, n. 24), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n.
306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei  sanitari
italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma  23  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  del
2003), nella parte in  cui  prevede  che  la  misura  del  contributo
obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli  ordini  professionali
italiani  e'  stabilita  dal  consiglio  di   amministrazione   della
Fondazione  Opera  Nazionale  Assistenza  Orfani  Sanitari   Italiani
(ONAOSI), con regolamenti  soggetti  ad  approvazione  dei  ministeri
vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita  dall'art.  1,
comma 32 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza)".