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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  10-8-1895

Art. 44



Per le conversioni previste all'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato L, approvato con l'articolo 17 della legge presente, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.