LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal: 5-3-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 91. 
 
  Ferme stanti le vigenti  leggi  relative  agli  enti  ecclesiastici
conservati e alle loro  dotazioni,  e  mantenute  le  soppressioni  e
devoluzioni  dalle  leggi  stesse  ordinate,  sono  equiparati   alle
istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza,  e  soggetti  a
trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: (3) ((4)) 
 
    1.  I  conservatori  che  non  abbiano  scopi   educativi   della
gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i  ritiri,  eremi  ed  istituti
consimili non aventi scopo civile o sociale; 
 
    2. Le confraternite,  confraterie,  congreghe,  congregazioni  ed
altri consimili istituti per  i  quali  siasi  verificata  una  delle
condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 
 
    3. Le opere pie di culto, lasciti  e  legati  di  culto;  esclusi
quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed  egualmente
esclusi  quelli  che  facciano  o  possano   far   carico   ad   enti
ecclesiastici conservati, al demanio,  al  fondo  per  il  culto,  ai
patroni, o agli economati generali dei benefizi vacanti. 
 
  In quanto gli  istituti  di  cui  al  n.  2,  provvedano  al  culto
necessario ad una popolazione o agli edifici  necessari  al  culto  o
degni di esser conservati, cotesti loro  fini  saranno  mantenuti,  e
continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla
quale saranno attribuite le  rendite  corrispondenti  agli  oneri  di
culto. 
 
  Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2,
dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente
legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di  pubblica
sicurezza. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con  l'art.
44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a
decorrere dal 1° luglio 1924. 
  Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al
decreto stesso anche prima, a misura che vengano  compiuti  gli  atti
preparatori per l'esecuzione di esso". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto  11  febbraio  1924  (in  G.U.  19/02/19,  n.  42),  nel
modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  data
esecuzione,  a  decorrere  dal  1°  marzo  1924,  alle   disposizioni
contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  30,  31,  32,
33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due  ultimi  capoversi
dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19,  negli  ultimi  dieci
capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".