LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal: 16-7-1926
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 62. 
 
  ((Le riforme degli statuti organici  e  delle  Amministrazioni,  le
fusioni e le  mutazioni  del  fine  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza possono essere proposte: 
 
    a) dall'Amministrazione interessata,  o  dalla  Congregazione  di
carita' o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un  solo
Comune; 
 
    b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carita',
o  da  uno  dei  Consigli  comunali  o  provinciali  interessati,  se
l'istituzione interessi due o piu'  Comuni  della  stessa  diverse  o
Provincie; 
 
    c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che  estenda
l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato. 
 
  Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali
suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve  essere
comunicata per il parere agli altri corpi. 
 
  Nell'ipotesi di cui alla lettera b) e' sufficiente promuovere sulle
proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio  dei  Consigli
provinciali  interessati;  sulle  proposte  delle  congregazioni   di
carita' o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli
provinciali  e  quello  dell'Amministrazione;  sulle   proposte   del
Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il  parere  degli  altri
Consigli   provinciali,   quando   non   e'   il   caso,   e   quello
dell'Amministrazione. 
 
  I pareri devono essere emessi nel termine di  trenta  giorni  dalla
comunicazione   della   proposta.   Trascorso   tale    termine    le
Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e  non
abbiano  adottato  alcuna  deliberazione,  sono  senz'altro  reputati
assenzienti. 
 
  Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non e' necessario sempre  sulla
proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi)). 
 
  Le riforme predette possono anche  essere  promosse  d'ufficio  dal
Sottoprefetto,  quando  l'istituzione  svolga  la  sua  attivita'   a
vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso  dal
Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione. 
 
  Il provvedimento e' adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto
riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i  pareri  della  Giunta
provinciale  amministrativa  competente  a  norma  dell'art.  22  del
presente decreto, e del Consiglio di Stato. 
                                                              (3) (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915,  n.  1847  ha  disposto
(con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica  avra'  effetto  dal
giorno 10 gennaio 1916. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con  l'art.
44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a
decorrere dal 1° luglio 1924. 
  Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al
decreto stesso anche prima, a misura che vengano  compiuti  gli  atti
preparatori per l'esecuzione di esso". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto  11  febbraio  1924  (in  G.U.  19/02/19,  n.  42),  nel
modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,  ha
conseguentemente disposto (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  data
esecuzione,  a  decorrere  dal  1°  marzo  1924,  alle   disposizioni
contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13,  14,  15,  16,
17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  30,  31,  32,
33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due  ultimi  capoversi
dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19,  negli  ultimi  dieci
capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".