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LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818

Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso. (086U3818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal:  19-12-2012
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Art. 2

((Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.))