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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore. (074U1938)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1925)
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Testo in vigore dal:  30-6-1874

Art. 1



L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è regolato dalle disposizioni della presente legge.