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LEGGE 21 agosto 1862, n. 794

Che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica. (062U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1870)
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Testo in vigore dal:  20-9-1862

Art. 1



I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa Ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro Regio Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.