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LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

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Testo in vigore dal:  10-12-1967

Art. 5


Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.
In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.