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LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

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Testo in vigore dal:  10-12-1967

Art. 3


I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.