LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1989)
Testo in vigore dal: 29-3-1953
                              Art. 15.

  Per  i  reati  di  attentato alla Costituzione e di alto tradimento
commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel
pronunciare  sentenza  di  condanna, determina le sanzioni penali nei
limiti  del  massimo  di pena previsto dalle leggi vigenti al momento
del  fatto,  nonche'  le  sanzioni  costituzionali,  amministrative e
civili adeguate al fatto.
  Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del
reato,  alla punibilita' ed alla perseguibilita' sono applicabili nei
giudizi  di  accusa  nei  confronti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  e  dei Ministri, ma la Corte puo' aumentare la pena fino ad
un  terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che
rivelino  l'eccezionale gravita' del reato. La Corte puo' infliggere,
altresi',  le  sanzioni  costituzionali  e amministrative adeguate al
fatto.

                      Disposizione transitoria.

  La  prima  elezione  della Commissione preveduta dall'art. 12 avra'
luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1953

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI