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LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2001)
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Testo in vigore dal:  11-3-1948

Art. 4


La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.