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LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1967)
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Testo in vigore dal:  21-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art. 1


La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.