DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
vigente al 26/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 16-ter. 
 
 
        (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). 
 
  1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione  e
comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa,
contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli
previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo
7 marzo 2005,  n.  82,  dall'articolo  16,  comma  12,  del  presente
decreto, dall'articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal Ministero della giustizia. 
  1-bis. Le disposizioni ((dei commi 1 e 1-ter)) si  applicano  anche
alla giustizia amministrativa. 
  ((1-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611, in  materia  di  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco  di
cui all'articolo  16,  comma  12,  la  notificazione  alle  pubbliche
amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa,
contabile e stragiudiziale e' validamente  effettuata,  a  tutti  gli
effetti,  al  domicilio  digitale   indicato   nell'elenco   previsto
dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e,
ove  nel  predetto  elenco  risultino   indicati,   per   la   stessa
amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e'
effettuata  presso  l'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata
primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida  di  AgID,
nella sezione ente dell'amministrazione  pubblica  destinataria.  Nel
caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di
giudizio  in  relazione  a  specifiche  materie   presso   organi   o
articolazioni, anche territoriali, delle  pubbliche  amministrazioni,
la  notificazione  puo'  essere  eseguita  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata espressamente  indicato  nell'elenco  di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  per
detti organi o articolazioni.))