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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 8

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/3/2009
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Testo in vigore dal:  6-3-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per l'attuazione del programma di Governo;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.»;
c) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità.»;
d) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Alle riunioni della Commissione può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».
Nota all'art. 1:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1° agosto 2007, n. 177.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Composizione della Commissione). - 1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: «Commissione», opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione è composta da venticinque membri:
a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato «Ministro», che la presiede;
b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie, sociali e imprenditoriali;
d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;
f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno.
Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. Alle riunioni della Commissione può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.
6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purché debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza è dichiarata dal Ministro.».