DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 28/05/2023
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
                     Trasformazione del rapporto 
 
  1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto  di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o  viceversa,  non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
  2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e' ammessa  la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a
tempo parziale. 
  3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato  affetti
da    patologie    oncologiche    nonche'    da    gravi    patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui  una  ridotta
capacita' lavorativa,  eventualmente  anche  a  causa  degli  effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria  locale  territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di  lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del  lavoratore
il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato  nuovamente  in
rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  4.  In  caso   di   patologie   oncologiche   o   gravi   patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge ((la  parte
di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della  legge  20
maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1,
comma 36, della medesima legge)), i figli o i genitori del lavoratore
o della lavoratrice, nonche' nel caso  in  cui  il  lavoratore  o  la
lavoratrice assista una persona convivente con  totale  e  permanente
inabilita'  lavorativa  con  connotazione  di   gravita'   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  che
abbia necessita' di assistenza continua in quanto  non  in  grado  di
compiere gli atti quotidiani della vita, e' riconosciuta la priorita'
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno  a  tempo
parziale. 
  5. In caso di richiesta del lavoratore  o  della  lavoratrice,  con
figlio convivente di eta' non superiore a tredici anni o  con  figlio
convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge
n. 104 del 1992, e' riconosciuta la  priorita'  nella  trasformazione
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
  ((5-bis.  La  lavoratrice  o  il   lavoratore   che   richiede   la
trasformazione del contratto, ai sensi dei commi  4  e  5,  non  puo'
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o  sottoposto
ad altra misura organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti  o
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura  adottata  in
violazione del precedente periodo  e'  da  considerarsi  ritorsiva  o
discriminatoria e, pertanto, nulla.)) 
  ((5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e
5-bis, ove rilevata nei due anni  antecedenti  alla  richiesta  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
decreto-legislativo  11  aprile  2006,  n.   198,   o   di   analoghe
certificazioni previste dalle regioni e dalle province  autonome  nei
rispettivi  ordinamenti,   impedisce   al   datore   di   lavoro   il
conseguimento delle stesse certificazioni)). 
  6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno  in
tempo  parziale  ha  diritto  di  precedenza  nelle  assunzioni   con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
  7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del
congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai
sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a
tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non  superiore  al
50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 
  8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione  al  personale  gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in  unita'  produttive
site nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante  comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali  dell'impresa,  ed  a
prendere in considerazione  le  domande  di  trasformazione  a  tempo
parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.