DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ((, e altre disposizioni in materia sanitaria)). (22G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
       Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  1-bis. Esclusivamente per i  soggetti  affetti  dalle  patologie  e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato
ai sensi dell'aticolo 17, comma  2,  del  decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2  e  7-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  fino
al 30 giugno 2022. 
  1-ter. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia
di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Al  fine  di
garantire  la  sostituzione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche
che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022. 
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1-bis  e
1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a)  quanto  a  4.650.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione per 350.000 euro; 
    b)  quanto  a  4.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato B sono  prorogati  al  31  luglio  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente.(2) ((5)) 
  2-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo  90,  commi  3  e  4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile  per  i
lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino  al  31
dicembre 2022. 
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 2021, n. 133. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 
  5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31
dicembre 2022. 
  5-bis. Il termine  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  materia  di  conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al
personale del ruolo sanitario  del  comparto  sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza del collocamento  a  riposo,  nonche'  agli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31  dicembre
2022. All'attuazione della disposizione di cui al  primo  periodo  si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60. 
  5-ter. Al comma 9 dell'articolo  34  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per  il  primo  trimestre
dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021  e
2022". 
  5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 
  5-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   5-ter   del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al  30
giugno 2022. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto (con l'art.  23-bis,  comma
2)  che  "Il  termine  previsto  dall'articolo  10,  comma   2,   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 31 dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con  l'art.  9,  comma
5-ter) che "Il  termine  previsto  dall'articolo  10,  comma  2,  del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 30 giugno 2023".