DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 37-ter. 
 
(( (Utilizzo degli avanzi di  amministrazione  per  la  copertura  di
       maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia). )) 
 
  ((1. All'articolo 13 del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per
l'anno 2022, le risorse di cui al presente  articolo  possono  essere
utilizzate a copertura dei maggiori oneri  derivanti  dall'incremento
della  spesa  per  energia  elettrica,  non  coperti  da   specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e  periodi
omologhi nel 2019"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      "6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo  106,  comma
1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta  nuovi
oneri a carico della finanza pubblica".))