DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
Utilizzo nell'anno 2022 delle  risorse  assegnate  agli  Enti  locali
                       negli anni 2020 e 2021 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  822,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
ristorare l'eventuale perdita di gettito  e  le  maggiori  spese,  al
netto delle minori spese, connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la  predetta
emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano  nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge
n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma  2,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno  2022
per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo
periodo non utilizzate alla  fine  dell'esercizio  2022  confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non  possono
essere svincolate  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  non  sono  soggette  ai  limiti
previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in
eccesso dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.». 
  3. Gli enti locali che utilizzano le risorse  di  cui  al  comma  1
nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2023,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 ottobre 2022. La  certificazione  di  cui  al
primo periodo non  include  le  riduzioni  di  gettito  derivanti  da
interventi autonomamente assunti dalla regione o  provincia  autonoma
per gli enti locali  del  proprio  territorio,  con  eccezione  degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Gli  obblighi  di
certificazione di cui al presente comma, per gli  enti  locali  delle
regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome. 
  4. Gli enti locali che trasmettono  la  certificazione  di  cui  al
comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma  entro  il
30  giugno  2023,  sono  assoggettati  a  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse  attribuite,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020,  da  applicare
in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024.  Nel  caso  in  cui  la
certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa  nel  periodo  dal  1°
luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio,  dei  trasferimenti  compensativi  o   del   fondo   di
solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in  misura
pari al 90  per  cento  dell'importo  delle  risorse  attribuite,  da
applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La  riduzione
del   fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   dei   trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  primo
periodo e' applicata in misura pari al  100  per  cento  dell'importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a  decorrere
dall'anno  2024,  qualora  gli  enti  locali   non   trasmettano   la
certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023.  A
seguito dell'invio tardivo  della  certificazione,  le  riduzioni  di
risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 ottobre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
ottobre 2023». 
  5-bis. In caso di approvazione  delle  delibere  delle  aliquote  e
delle tariffe relative ai tributi di  competenza  degli  enti  locali
entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  eventualmente
posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per  effetto
di norme di legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad  effettuare  le
conseguenti modifiche al bilancio di  previsione  eventualmente  gia'
approvato, in occasione della prima variazione utile. 
  5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n.  114,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano,  per  il
triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti
alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58". 
  6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «limitatamente  agli  esercizi  finanziari  2020  e  2021»,
ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente
agli esercizi finanziari 2020, 2021 e  2022».  Per  l'anno  2022,  le
risorse di cui al  presente  articolo  possono  essere  utilizzate  a
copertura dei maggiori oneri derivanti  dall'incremento  della  spesa
per  energia  elettrica  ((e  gas)),  non   coperti   da   specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e  periodi
omologhi nel 2019. 
  ((6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6,  la  verifica  a
consuntivo di cui all'articolo 106, comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, non deve comportare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, rispetto a quanto gia'  stanziato  per
le finalita' di cui al medesimo articolo)). 
  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le  quote  di  avanzo  di
amministrazione derivanti da  entrate  con  vincolo  di  destinazione
finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui   riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito"; 
    b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le  quote  di  avanzo  di
amministrazione derivanti da  entrate  con  vincolo  di  destinazione
finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui   riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito". 
  6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte
che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto  dei  termini
prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di  Codogno
ricompreso nell'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a  revoca
per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori
di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della  legge  n.  160  del
2019 o  per  parziale  utilizzo  del  contributo,  sono  erogati  dal
Ministero  dell'interno  per  il  50  per  cento  congiuntamente   al
contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento  congiuntamente
al contributo previsto per il 2023, purche' l'esecuzione dei medesimi
lavori inizi entro il 31 maggio 2022.