DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 106 
 
 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 
 
  1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle  province  e
alle citta' metropolitane le risorse  necessarie  per  l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di  entrate  connessa  all'emergenza  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui  3  miliardi  di
euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
province  e  citta'  metropolitane.   Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  10  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo  di
cui al presente articolo  sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa  e sulle minori  entrate,  al  netto
delle minori spese, e tenendo conto delle  risorse assegnate a  vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate  e  delle  maggiori
spese,  valutati  dal  tavolo  di  cui  al  comma   2.   Nelle   more
dell'adozione del decreto di cui  al  periodo  precedente,  entro  10
giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto e' erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel
medesimo comparto, a titolo di  acconto  sulle  somme  spettanti,  in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui  al  titolo  I  e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. ((Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre  2023,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  individuati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  verifica  a
consuntivo della perdita di gettito  e  dell'andamento  delle  spese,
provvedendo all'eventuale regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra
comuni e tra province  e  citta'  metropolitane,  ovvero  tra  i  due
predetti  comparti,  mediante  apposita  rimodulazione   dell'importo
assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse  ricevute  in
eccesso  sono  versate  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato)).
All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di  euro  per
il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (7) 
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  COVID-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni,  delle  province  e
delle citta'  metropolitane,  ivi  incluse  le  entrate  dei  servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di  spesa,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo  delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da due rappresentanti del  Ministero  dell'interno,  da  due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane,  da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze  connesse
all'emergenza   Covid-19   per    l'espletamento    delle    funzioni
fondamentali, con  riferimento  alla  possibile  perdita  di  gettito
relativa alle entrate locali rispetto  ai  fabbisogni  di  spesa.  Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto  tecnico
della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di  cui  ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso  Comuni,  Province  e  Citta'
metropolitane, da individuarsi anche  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico,  per  verificare  il  concreto  andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della  quantificazione  della  perdita  di  gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale  conseguente  regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 
  3-bis. In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla
quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le  parole:  "31
luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30  settembre",  la  parola:
"contestuale" e' soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del  2000  e'  differito  al  30  settembre  2020.
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre
e  al  16  novembre.  Per  l'esercizio  2021  il   termine   per   la
deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'  differito
al 31 gennaio 2021". 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 39, comma 1)
che "Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e citta' metropolitane".