DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 21-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis 
 
(( (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, in materia  di  approvazione  dei  bilanci  degli  enti
                 locali e delle loro variazioni). )) 
 
  ((1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 174, comma 1: 
      1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono
soppresse; 
      2) dopo le parole: "entro il 15 novembre  di  ogni  anno"  sono
aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito  dal  regolamento  di
contabilita'"; 
    b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e'  aggiunta
la seguente: 
    "e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati  dello  stesso
programma all'interno della stessa missione"; 
    c) all'articolo 175,  comma  5-quater,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
    "e-bis) in caso di variazioni di  esigibilita'  della  spesa,  le
variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118.   Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate
trimestralmente alla giunta". 
    2. All'articolo 51, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  dopo  le  parole:  "dall'articolo  3,  comma  4,  di
competenza della giunta" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  le
variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative
a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione
o  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento  gia'   autorizzate   o
perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento  della  correlata
spesa, necessarie a seguito delle variazioni  di  esigibilita'  della
spesa stessa".))