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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2024)
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-3-2014

Art. 16

Regole e condizioni per l'apposizione
della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.