stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2012, n. 210

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI). (12G0229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2012
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  20-12-2012

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2012, n. 196, che ha apportato modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, l'articolo 1, lettera c) che proroga dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012, dai soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare, l'articolo 52, comma 2, che dispone la sospensione del pagamento dei contributi per l'anno 2012, dovuti dai soggetti obbligati all'iscrizione del SISTRI;
Considerato che il decreto 25 maggio 2012, n. 141, che ha prorogato al 30 novembre 2012 il pagamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2012, n. 196, in data successiva alla pubblicazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 52, comma 2, ha sospeso per l'anno 2012 detto pagamento;
Ritenuto necessario uniformare il contenuto normativo del decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, con quanto disposto dal citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 15 ottobre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219 e dal decreto 25 maggio 2012, n. 141, è soppresso il seguente periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2012

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2012 Il Ministro: Clini

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 14, foglio n. 261

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2012:
«c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole "si riferiscono.", aggiungere il periodo: "Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre."».
Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.».