stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-5-2008

Art. 46

Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Note all'art. 46:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 139, del 2006, si veda nota all'art. 14.
- Il testo del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, è il seguente:
«Art. 14 (Competenza e attivita). (Articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. (Omissis).
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
a) (omissis);
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;».
- Il testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, è il seguente:
« Art. 1 (Struttura e funzioni). (Articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; art. 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
«Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale). (Articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 4, comma 4 e art. 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:
a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;
b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'art. 1;
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). (Articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.».