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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129

Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

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Testo in vigore dal:  19-7-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo, degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino al 30 giugno 2001;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che, pertanto, è necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di collaudo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Ritenuto opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in merito all'opportunità di prevedere un termine più congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, è sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attività produttive

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Sirchia, Ministro della salute

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività

produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 344

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dall'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.
(Comma abrogato).
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
(Comma abrogato).".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: "Riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, reca: "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori".

Note all'articolo unico:

- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", già modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, recante "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori", come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CEE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 16 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 16 dicembre 1942.