DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 55. 
                             Dimissioni 
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; 
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) 
 
  ((1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto  di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste  da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La
lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non
sono tenuti al preavviso.)) 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternita'. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare. 
  4. La risoluzione  consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di
dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre
anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del
minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio
ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
competente per  territorio.  A  detta  convalida  e'  sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del  rapporto  di  lavoro.
(24) (31) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80)). 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  4,  comma  17)
che "Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55,  comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  presso
le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale." 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 come  modificata  dal  D.L.  28  giugno
2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013,  n.
99, ha disposto (con l'art. 4, comma 23-bis) che "Le disposizioni  di
cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto  compatibili,
anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati  con  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a  progetto,  di  cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276 e con contratti  di  associazione  in  partecipazione  di  cui
all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile".