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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  11-2-2017
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Art. 19

(Trascrizioni)
1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati
((e delle unioni civili costituite))
fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.