DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-3-2001
                              Art. 102
                     (Procedure di annotazione)

   1.  Le  annotazioni  disposte per legge od ordinate dall'autorita'
giudiziaria   si   eseguono  per  l'atto  al  quale  si  riferiscono,
registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza
altra  formalita'  dall'ufficiale  dello stato civile di ufficio o su
istanza di parte.
   2.   Le   annotazioni   che  sono  eseguite  in  base  ad  atti  o
provvedimenti  dei  quali  e' anche prescritta la registrazione negli
archivi  di  cui  all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta
registrazione.
   3.  In  ogni  caso  nelle  annotazioni  occorre  indicare,  per la
registrazione  negli  archivi  di  cui  all'articolo  10, l'atto o il
provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
   4.  Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello
stato civile.
   5.  Le  annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su
quelli  trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha
eseguite.  In  caso  di  piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua
soltanto sull'ultimo atto trascritto.