DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 195 
              ((Utilizzo di entrate vincolate)) ((83)) 
 
1. Gli enti locali, ad eccezione degli  enti  in  stato  di  dissesto
finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini  di  cassa,  ((delle
entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)))  per  il
finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore all'anticipazione di tesoreria  disponibile  ai
sensi dell'articolo 222. ((I movimenti di  utilizzo  e  di  reintegro
delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono  oggetto  di
registrazione contabile secondo le modalita' indicate  nel  principio
applicato della contabilita' finanziaria.))((83)) 
 
2. L'utilizzo di ((entrate vincolate))  presuppone  l'adozione  della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali
all'inizio di  ciascun  esercizio  ed  e'  attivato  ((dall'ente  con
l'emissione  di  appositi  ordinativi  di  incasso  e  pagamento   di
regolazione contabile)).((83)) 
 
3. Il ricorso all'utilizzo delle ((entrate  vincolate)),  secondo  le
modalita' di cui ai commi 1 e 2,  vincola  una  quota  corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti  a
vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme
vincolate che  sono  state  utilizzate  per  il  pagamento  di  spese
correnti.  ((La  ricostituzione  dei  vincoli  e'  perfezionata   con
l'emissione  di  appositi  ordinativi  di  incasso  e  pagamento   di
regolazione contabile.))((83)) 
 
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi dell'articolo 193 possono, nelle more  del  perfezionamento  di
tali atti, utilizzare in termini di cassa le  ((entrate  vincolate)),
fatta eccezione per i trasferimenti  di  enti  del  settore  pubblico
allargato e del ricavato dei mutui e dei  prestiti,  con  obbligo  di
reintegrare   le   somme   vincolate   con    il    ricavato    delle
alienazioni.((83)) 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".