DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19.
                       Polizia amministrativa

  Sono  attribuite  ai  comuni  le  seguenti funzioni di cui al testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
    1)  il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre
disposizioni  speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di
ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
    2)  il  rilascio  della  licenza  per l'esercizio del mestiere di
guida,  interprete,  corriere o portatore alpino e per l'insegnamento
dello sci, di cui all'art. 123;
    3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112));
    4)  il  rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in
occasione  di  fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti
dall'art. 103, primo e secondo comma;
    5)  la  concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o
cinematografiche,  accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri
simili  spettacoli  o  trattenimenti,  per  aperture  di esercizio di
circoli,  scuole  di  ballo  e  sale  pubbliche  di audizione, di cui
all'art. 68;
    6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita',
persone,  animali,  gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o
per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
    7)  i  poteri  in  ordine  alla licenza per vendita di alcolici e
autorizzazione  per  superalcoolici  di cui agli articoli 3 e 5 della
legge 14 ottobre 1974, n. 524;
    8)  la  licenza  per  alberghi,  compresi quelli diurni, locande,
pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri  esercizi in cui si
vendono  o  consumano  bevande  non  alcooliche,  sale  pubbliche per
biliardi  o  per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi
di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
    9)  la  licenza  di  agibilita'  per  teatri o luoghi di pubblico
spettacolo, di cui all'art. 80;
    10)  i  regolamenti  del  prefetto per la sicurezza nei locali di
pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
    11)  le  licenze  di esercizio di arte tipografica, litografica e
qualunque  arte  di  stampa  o di riproduzione meccanica o chimica in
molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
    12)  i  provvedimenti  del  prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo
comma,  relativi  alle  manifatture,  fabbriche e depositi di materie
insalubri o pericolose;
    13)  la  licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti
di cui all'art. 124;
    14)  la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci,
di  generi  alimentari  e  bevande, di scritti e disegni, merciaiolo,
saltimbanco,  cantante,  suonatore,  servitore  di  piazza, facchino,
cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e
mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
    15)  la  licenza  per  raccolta  di  fondi od oggetti, collette o
questue di cui all'art. 156;
    16)  i  provvedimenti  per  assistenza  ad inabili senza mezzi di
sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
    17)  la  licenza  di  iscrizione  per  portieri  e custodi di cui
all'art. 62;
    18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui
all'art. 126.
  Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali
territoriali,  i consigli comunali determinano procedure e competenze
dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al
comma precedente.
  In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni  il Ministero
dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per
il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono
tenuti ad osservarle.
  I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14),
15)  e  17)  sono  adottati previa comunicazione al prefetto e devono
essere  sospesi,  annullati  o  revocati per motivata richiesta dello
stesso. (8) ((13))
  Il  diniego  dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5),
6),  7),  8),  9),  11),  13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il
prefetto esprime parere conforme. (8) ((13))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 24 - 27 marzo 1987, n. 77 (in
G.U.  1a  s.s.  01/04/1987,  n.  14)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977
n.  616,  nella  parte  in  cui non limita i poteri del prefetto, ivi
previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza";
  ha  inoltre  dichiarato  "l'illegittimita' costituzionale dell'art.
19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616."
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 164 comma 1)
che  e'  abrogato  "l'articolo  19, comma 4, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui  prevede  la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione,
revoca  e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo
19,  comma  1,  numero  13), in materia di licenza agli stranieri per
mestieri  ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia
di  registrazione  per  mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1,
numero  17),  in  materia  di  licenza  di  iscrizione per portieri e
custodi,  fermo  restando  il  dovere  di tempestiva comunicazione al
prefetto dei provvedimenti adottati."
E'  inoltre  abrogato  "il  comma  5 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in
cui  si  riferisce  ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso
articolo 19."