DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026

Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2001)
vigente al 02/06/2023
Testo in vigore dal: 31-3-1977
                               Art. 4.

  Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini
previsti  dall'art.  2, secondo comma, della legge, si presume che il
concepimento  sia  avvenuto  300  giorni  prima della data del parto,
indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14.
  Il  termine  di  90  giorni  fissato  per  la  presentazione  della
certificazione decorre dal giorno successivo a quello nel quale si e'
determinata la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
  La  mancata  prestazione  di  lavoro  durante  il  periodo di tempo
intercorrente  tra  la  data  di cessazione effettiva del rapporto di
lavoro  e  la  presentazione  della  certificazione  non  da' luogo a
retribuzione. Il periodo stesso e' tuttavia computato nell'anzianita'
di   servizio,  esclusi  gli  effetti  relativi  alle  ferie  e  alla
tredicesima mensilita', o gratifica natalizia.