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REGIO DECRETO 18 agosto 1940, n. 1375

Estensione della concessione della medaglia dell'Unità d'Italia agli insigniti della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume o della Marcia su Roma. (040U1375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-10-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, che istituisce la medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 1229, che estende agli insigniti della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'autorizzazione a fregiarsi delle medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia, con R. decreto 26 aprile 1883, n. 1294, è estesa anche a coloro che sono insigniti della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume o della Marcia su Roma. Detta medaglia sarà acquistata a spese dei decorati interessati.