stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-11-1958
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

L'apertura è autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289.