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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  1-11-1932
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Art. 13



Il nome di «vino» è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce.

Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.

La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita dei vini non genuini sono vietati.

((Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 10 % in volume, se rossi, al 9 % in volume, se bianchi.

Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che indichino il grado alcoolico dei vini che si smerciano.

Eguale indicazione deve essere data sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescita, nonché su tutti gli altri recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.

Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o l'infiascamento.

È vietato di produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione.

Nel calcolo del grado alcoolico di cui sopra, si terrà conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti del vino, moltiplicando il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto così ottenuto all'alcool esistente))
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Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la conservazione dei vini genuini, nonché quelli consentiti per la preparazione ed il commercio dei mosti di uva e dei filtrati dolci.