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REGIO DECRETO 2 dicembre 1920, n. 1848

Che detta norme circa il computo delle campagne di guerra ai militari del R. esercito e della R. marina, nonchè ai personali civili aggregati. (020U1848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1921 al: 15-12-2010
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Art. 1




A decorrere dalla data della dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915) sino alla data dell'armistizio con gli eserciti turchi (31 ottobre 1918) i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati del corpo d'occupazione dell'Egeo, sono considerati, per quanto riguarda il computo delle campagne di guerra, alla stessa stregua delle truppe operanti sulla fronte Italo-Austriaca e ad esse sono applicate le disposizioni del decreto Luogotenenziale 1207 del 4 settembre 1916.

A decorrere dal giorno d'imbarco sino alla predetta data di armistizio, i militari del R. esercito e della R. marina ed i personali civili ad essi aggregati dei corpi di spedizione in Siria ed in Palestina sono considerati sul piede di guerra e ad essi sono egualmente applicate le disposizioni sancite dal decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207.