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REGIO DECRETO 13 ottobre 1894, n. 459

Che autorizza la fabbricazione di monete di bronzo da uno, 2 e 5 centesimi e la demonetazione di pezzi da centesimi 10. (094U0459)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-11-1894 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 24 agosto 1862, n. 788 e 5 ottobre successivo n. 871, sull'ordinamento monetario nel Regno;
Vista la legge 22 luglio u. s. n. 339, che convalida i Nostri decreti 4 agosto 1893 n. 451 e 21 febbraio 1894 n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di Monete di bronzo in pezzi da centesimi 10 pel valore nominale di 10 milioni ridotta poi a L. 7,500,000, in aumento delle precedenti emissioni;
Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione nel Regno delle monete di bronzo in pezzi da centesimi 1, 2 e 5, senza accrescere il contingente complessivo delle monete italiane di bronzo;

Sulla

proposta del Nostro Ministro del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



È autorizzato il ritiro e la demonetazione del bronzo in pezzi da centesimi 10 del millesimo 1863 o 1867, sfigurati e logori dall'uso, per l'ammontare di L. 1,517,538.40 e la riconiazione per altrettanta somma in pezzi da centesimi 1, 2 e 5, e cioè:

Da centesimi 5 . . . L. 1,009,555.90 » 2 . . . » 300,762.56 » 1 . . . » 207,219.74
------------ L. 1,517,538.20
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