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REGIO DECRETO 17 luglio 1861, n. 114

Che stabilisce il corso legale delle nuove monete di bronzo in tutte le Provincie del Regno e la cessazione del corso legale delle monete erose circolanti nelle Provincie Lombarde. (061U0114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-8-1861 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 novembre 1859;
Visto il R. Decreto 15 decembre 1860;
Vista la legge 30 giugno 1861;

Sulla

proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



A partire dal 1.° agosto 1861 avranno corso legale in tutte le Provincie del Regno le nuove monete di bronzo di uno, due e cinque centesimi battute in esecuzione della legge 20 novembre 1859, n.° 3773, coll'impronta conforme al disegno unito al presente Decreto.