stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 560

Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1996
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-11-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;
Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528 del 1982 e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528 del 1982;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Titolo V
NORME PER LA GESTIONE
DEL GIOCO DEL LOTTO IN CONCESSIONE
Art. 28.
O g g e t t o
1. Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, per l'esercizio delle attività inerenti ai poteri pubblici trasferiti al concessionario, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono.
Art. 29.
Estratti conto settimanali dei raccoglitori
1. Il mercoledì successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente:
a) il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso;
b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate,
di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate;
e) il numero e l'importo delle giocate annullate;
f) l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.
Art. 30.
Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori
1. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.
Art. 31.
Riscossioni del concessionario
1. Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29.
Art. 32.
Riepilogo annuale dei raccoglitori
1. Il concessionario, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmette via terminale ad ogni raccoglitore un riepilogo relativo a tutte le settimane di concorso di competenza contabile dell'anno precedente.
Art. 33.
Versamenti del concessionario
1. Il concessionario, entro il lunedì seguente la settimana successiva a quella di versamento da parte dei raccoglitori, versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori, al netto di quanto da lui stesso prelevato per il pagamento delle vincite di propria competenza e per il compenso spettantegli previsto dall'atto di concessione, nonché dell'importo delle ritenute dovute ai fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%) relative alle vincite pagate dai raccoglitori.
L'estratto della relativa quietanza viene inviato, a cura della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
2. Qualora il versamento di cui al comma 1 venga omesso in tutto o in parte, oppure venga effettuato in ritardo, nei confronti del concessionario si applicano le penalità per inadempimento previste dall'atto di concessione.
3. Entro la prima settimana di ciascun mese il concessionario provvede al versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo delle ritenute, relative alle vincite pagate dai raccoglitori nel mese precedente, da destinarsi al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) ed al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riassegnazione delle predette ritenute ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle finanze e dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato.
Art. 34.
Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori
1. Per le vincite di importo non superiore a lire 4.500.000, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.
2. Nell'ultimo giorno utile per la richiesta di pagamento, è consentito al vincitore di presentare lo scontrino direttamente al concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che provvederà al pagamento della vincita.
3. Il raccoglitore deve inviare, ogni venerdì, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e gli originali degli scontrini annullati o rimborsati.
4. Il concessionario settimanalmente trasmette, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ispettorato.
Art. 35.
Pagamento delle vincite da parte del concessionario
1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 34, comma 2, il concessionario provvede direttamente al pagamento delle vincite di importo superiore a quello di competenza dei raccoglitori, nonché di quelle di importo inferiore autorizzate dall'Amministrazione finanziaria in caso di vincite eccezionalmente numerose.
2. Per le vincite fino a lire 20.000.000 gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Il raccoglitore ritira lo scontrino, richiede al concessionario di validare la vincita tramite terminale di gioco e consegna, in nome e per conto del concessionario, attestazione di vincita. Il pagamento viene effettuato dal concessionario, dopo la validazione della vincita, mediante ordine bancario o postale reso disponibile entro il quindicesimo giorno successivo alla consegna dello scontrino presso lo sportello bancario o postale indicato nella attestazione di vincita. Ogni venerdì il raccoglitore provvede a rimettere al concessionario gli scontrini di gioco ritirati dai vincitori, a mezzo plico assicurato o secondo altre modalità stabilite dal concessionario stesso, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
3. Per le vincite eccezionalmente numerose di cui al comma 1, il pagamento è eseguito dal concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, che provvede al contestuale accredito dei necessari fondi di cui al successivo art. 36, comma 2.
Gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Si applicano le disposizioni del comma 2 per quanto concerne la convalidazione e l'attestazione delle vincite, il pagamento delle stesse, nonché l'invio al concessionario degli scontrini ritirati dai vincitori. Il decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene autorizzato il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, è comunicato al concessionario per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona.
4. Per le vincite di importo superiore a lire 20.000.000, gli scontrini vanno presentati, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, al concessionario. Il concessionario ritira lo scontrino e consegna apposita ricevuta. Si applicano per il pagamento le disposizioni del comma 2.
5. Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, il concessionario chiude la contabilità delle vincite relative all'estrazione e provvede alla produzione del rendiconto ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'eventuale saldo per le vincite non reclamate, entro i trenta giorni successivi.
Art. 36.
Fondi per il pagamento delle vincite
1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite di sua competenza utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilità di cassa relative ai versamenti di cui al precedente art. 31.
2. Per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, di cui al precedente art. 35, comma 1, il concessionario provvede con i fondi accreditati dall'Amministrazione, ai sensi dello stesso art. 35, comma 3.
3. Il concessionario, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di una o più aziende di credito, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.
Art. 37.
Flussi finanziari
1. La gestione finanziaria è effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal concessionario presso un istituto bancario in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato.
2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito risultanti dagli estratti conto settimanali dei raccoglitori del gioco del lotto, versati al concessionario a norma dell'art. 30.
Da detto conto il concessionario preleva:
a) l'importo delle vincite da pagare a cura del concessionario stesso ed il compenso a quest'ultimo spettante;
b) l'importo da versare allo Stato a norma dell'art. 33, comma 1;
c) l'importo delle ritenute di cui all'art. 33, comma 3.
3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo.
Art. 38.
Adempimenti contabili del concessionario
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi del lotto ed al pagamento delle vincite, mediante la produzione degli elaborati contabili e della documentazione come segue:
a) prospetto complessivo settimanale contenente l'importo delle giocate, il numero delle giocate, l'importo dell'aggio ai raccoglitori, l'importo del compenso al concessionario, l'importo lordo delle vincite con la disaggregazione per sorte, l'importo a favore dell'erario. Tale prospetto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il martedì successivo ad ogni estrazione;
b) prospetto estratto conto raccoglitori contenente il saldo a debito e a credito di ciascun raccoglitore, l'importo a debito versato al concessionario con l'indicazione dell'eventuale ritardato, parziale od omesso versamento. Tale prospetto è trasmesso al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato ogni mercoledì seguente la settimana successiva a quella di versamento dei raccoglitori;
c) rendiconto settimanale delle vincite pagate dal concessionario comprendente l'importo delle giocate vincenti da pagare, l'importo delle giocate pagate, l'importo dei versamenti destinato ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo dell'eventuale saldo per vincite non reclamate alla scadenza del sessantesimo giorno dall'affissione del Bollettino ufficiale di zona.
Tale rendiconto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato nei trenta giorni successivi alla scadenza del sessantesimo giorno dalla suddetta affissione del Bollettino ufficiale di zona, con allegati gli scontrini pagati in originale e gli attestati di versamento in conto corrente postale o con la quietanza di tesoreria provinciale relativi alle eventuali vincite non reclamate;
d) contabilità bimestrale contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti di ciascun bimestre, e cioè: nella sezione "carico" le riscossioni dai raccoglitori, gli aggi da loro trattenuti, i pagamenti dagli stessi effettuati, l'importo delle ritenute per i fondi di previdenza trattenuti sulle vincite pagate; nella sezione "scarico" i pagamenti delle vincite di competenza del concessionario, il compenso spettantegli, il versamento degli utili erariali, il versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza, con l'evidenziazione dei resti da versare alla fine di ogni bimestre e dei pagamenti e versamenti in conto residui all'inizio dell'esercizio. Ogni contabilità riporta le totalizzazioni relative ai bimestri precedenti e quelle di tutto il bimestre di riferimento. Detto prospetto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;
e) conto giudiziale delle somme riscosse e dei pagamenti attinenti al gioco del lotto contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, con l'indicazione, nelle sezioni "carico" e "scarico" dei flussi finanziari di cui al prospetto del punto d), con allegati gli attestati di versamento in conto corrente postale o le quietanze di tesoreria provinciale relativi al versamento degli utili erariali, nonché gli attestati di versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Il prospetto di cui al presente punto e) è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.
2. Tutti gli elaborati di cui al comma 1 devono essere trasmessi dal concessionario, entro gli stessi termini per ciascuno di essi previsti, anche all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con esclusione del conto giudiziale che deve pervenire allo stesso ufficio, in doppia copia, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.
3. Il concessionario rende disponibile il proprio sistema informativo per il costante controllo, a mezzo terminali installati presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'ufficio centrale di ragioneria, dei flussi finanziari relativi alle riscossioni, ai pagamenti ed ai versamenti.
4. Il concessionario trasmette all'Amministrazione finanziaria i dischi ottici immodificabili delle giocate e delle vincite, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 39.
Operazioni di estrazione
1. Le estrazioni settimanali, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono eseguite pubblicamente dal concessionario, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota, oppure in Roma, per alcune o tutte le ruote, qualora in tal senso disponga il Ministro delle finanze con proprio decreto.
2. Le estrazioni avvengono a cura del concessionario, alla presenza di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria o da un ufficiale superiore della Guardia di finanza; la commissione ministeriale sottoscrive il verbale delle operazioni di estrazione.
3. Le estrazioni possono essere effettuate anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti.
Art. 40.
Determinazione e convalida delle vincite, redazione del Bollettino
ufficiale di zona e dichiarazione delle esclusioni
1. Il concessionario, nella giornata dell'estrazione, provvede, sotto la propria responsabilità, alla determinazione e convalida delle vincite, alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, contenente le vincite distinte per punto di raccolta, nonché alla dichiarazione di esclusione dall'estrazione, nei casi di cui al precedente art. 11, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona, dandone apposita documentazione all'Amministrazione per l'esercizio del potere di vigilanza di cui al successivo art. 42.
2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.
3. Il giorno lavorativo successivo all'estrazione, il concessionario provvede ad affiggere al pubblico, nella sua sede, il Bollettino ufficiale di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a sessanta giorni. Da tale affissione decorrono i termini per la richiesta di pagamento delle vincite.
4. Il concessionario rende disponibile il Bollettino ufficiale di cui sopra il giorno lavorativo successivo all'estrazione, anche via terminale, presso i centri di elaborazione di zona delle dieci ruote per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
5. Ad ogni punto di raccolta viene trasmesso a cura del concessionario, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.
6. In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi, il concessionario fornirà all'Amministrazione finanziaria la documentazione per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza.
Art. 41.
R e c l a m i
1. Avverso la dichiarazione di esclusione del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino può proporre reclamo in carta semplice spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario stesso entro otto giorni decorrenti da quello di affissione del Bollettino ufficiale di zona.
2. Ai fini della tempestività del reclamo si ha riguardo alla data di spedizione postale.
3. Sul reclamo il concessionario decide entro il termine di quindici giorni comunicandone l'esito con raccomandata all'opponente.
In caso di omessa decisione del concessionario nel termine predetto, il reclamo si intende respinto ed il giocatore può proporre ricorso alla commissione centrale con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Avverso il mancato accoglimento del reclamo può essere proposto ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
5. È fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.
Art. 42.
Vigilanza sulla gestione
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. A tali fini il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

CIAMPI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1996

Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 18

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Nota alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'"Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" detta le discipline per la gestione del gioco del lotto automatizzato.
- L'art. 7, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 28:
- Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 del regolamento adottato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990:
"Art. 9 (Commissione di zona). - 1. Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.
2. La predetta commissione è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima".
"Art. 10 (Deposito e custodia delle matrici). - 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo".
"Art. 11 (Esclusione di giocate dall'estrazione). - 1.
Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata".
"Art. 12 (Pubblicazione dei numeri estratti). - 1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990.
2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilità collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.
3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.
4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982".
"Art. 13 (Determinazione e convalida delle vincite.
Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto). - 1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta".
"Art. 15 (Pagamento delle vincite non superiori a L.1.250.000). - 1. Per le vincite di importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.
2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 16 per le vincite stiperiori a L. 1.250.000.
3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose".
"Art. 16 (Modalità di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.
2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.
3. Il giocatore può presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.
4. È data, altresi, facoltà al ricevitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purché spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14.
5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2".
"Art. 17 (Modalità di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle di importo inferiore non pagato dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 è effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata e inviato al suo domicilio.
2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento".
"Art. 23 (Estratto conto). - 1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:
a) il numero e l'importo delle giocate;
b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
c) il numero e l'importo delle vincite pagate;
d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
e) l'importo netto da versare.
2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmesso alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta".
"Art. 24 (Modalità di versamento delle somme riscosse).
- 1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato".
Nota all'art. 40:
- Per il testo vigente dell'art. 11 del D.P.R. n. 303/1990 si vedano le note all'art. 1.
Nota all'art. 41:
- Il testo dell'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è il seguente:
"La commissione di zona di cui all'art. 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.
Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.
La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.
La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa".