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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-05-1993
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-5-1993

Art. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.
Nota all'art. 6:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 5 della sopracitata legge n. 81/1993 su veda la precedente nota all'art. 3.