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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 485

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1982)
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Testo in vigore dal:  31-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978, emanata dal Consiglio delle Comunità europee concernente il tenore di piombo delle benzine;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Ai sensi del presente decreto si intende per benzina qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, destinati alla propulsione dei veicoli.