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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  4-6-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 3 giugno 1966, n. 331;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art. 1

(Amnistia)


È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;
b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;
d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta;
e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2, 3 del Codice penale.
L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528; 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale.