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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-7-1959

Art. 2

(Indulto)


Fuori dei casi preveduti dall'art. 1, è concesso indulto per i reati non militari né finanziari:
a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a tre anni riguardo a coloro che, alla data del presente decreto, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;
c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922.
Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.
L'indulto non si applica per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonché negli articoli da 531 a 536 e nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.