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LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1405

Norme sulla circolazione monetaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega "Italma" da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.
Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonché la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi ai sensi del successivo art. 3.