DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 36 
 
 
                      (Contratti sotto soglia) 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  avvengono  nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30,  comma  1,  34  e  42,
nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e  degli
affidamenti e in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilita'  di
partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Le
stazioni appaltanti applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo
50.(4)(25) 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilita' di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi  e  forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  secondo  le
seguenti modalita': 
  a) per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro,  mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di  due  o  piu'
operatori economici o per i lavori  in  amministrazione  diretta.  La
pubblicazione  dell'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
affidamento non e' obbligatoria; 
  b) per affidamenti di importo pari o  superiore  a  40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; (12) 
  c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a  150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di
cui all'articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati; (12) 
  c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati; (12) 
  d) per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8. (12) 
  3. Per l'affidamento dei lavori pubblici  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera e), del presente  codice,  relativi  alle  opere  di
urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli  di  cui
all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. 
  4.  Nel  caso  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),
calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  9,
funzionali   all'intervento   di   trasformazione   urbanistica   del
territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019,  N.  32,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. (12) 
  6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19  APRILE  2017,  N.  56.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56. Per lo svolgimento  delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti  possono
procedere attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
telematici basati su un sistema che attua  procedure  di  scelta  del
contraente interamente gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato  elettronico  delle
pubbliche amministrazioni. 
  6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza  degli  operatori
economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto
responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di
esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di
operatori  economici.  Dalla  data   di   entrata   in   vigore   del
((provvedimento)) di cui all'articolo 81, comma 2, tale  verifica  e'
effettuata  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  degli   operatori
economici di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'
fra  sistemi.  I  soggetti   responsabili   dell'ammissione   possono
consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori  economici  per
la consultazione dei dati,  certificati  e  informazioni  disponibili
mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la  predisposizione
della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati  elettronici.
((29)) 
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei
mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata
dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non
rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi
del comma 6-bis. 
  7. Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,
sono stabilite  le  modalita'  relative  alle  procedure  di  cui  al
presente  articolo,  alle  indagini  di  mercato,  nonche'   per   la
formazione e gestione degli elenchi degli  operatori  economici.  Nel
predetto regolamento sono  anche  indicate  specifiche  modalita'  di
rotazione degli inviti e degli  affidamenti  e  di  attuazione  delle
verifiche sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione
transitoria ivi prevista. (12) 
  8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di  diritti  speciali
ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito
definito dagli  articoli  da  115  a  121,  applicano  la  disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme  ai  principi  dettati  dal  trattato  UE  a  tutela   della
concorrenza. 
  9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie,  nel  rispetto  dei
principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti  negli
articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla meta'.  I  bandi  e
gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale  dei  bandi  di  gara  presso
l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti  dal
comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo  73,
comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla  pubblicazione,  gli
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari  o
superiore a  cinquecentomila  euro  e  per  i  contratti  relativi  a
forniture e servizi sono pubblicati anche  sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici; per i  medesimi  effetti,  gli  avvisi  e  i  bandi  per  i
contratti relativi a lavori di importo  inferiore  a  cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
lavori. 
  9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo  95,  comma  3,  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
(12) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ha disposto (con l'art. 25,  comma
1, lettera a)) la modifica del comma 1 del presente articolo  citando
erroneamente le parole "di cui all'articolo 30, comma 1, nonche'  del
rispetto del principio di rotazione". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
912) che "Nelle more di una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre  2019,  le  stazioni  appaltanti,  in  deroga
all'articolo 36, comma 2,  del  medesimo  codice,  possono  procedere
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore  a  150.000  euro  mediante  affidamento   diretto   previa
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici  e  mediante
le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo  36
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che
la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 53, comma  5,
lettera b)) che "Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante
"Codice  dei  contratti  pubblici"   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  [...] 
  b)  all'articolo  36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola
"decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento" e,  al  terzo
periodo, le parole "Banca dati nazionale degli  operatori  economici"
sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale  dei  contratti
pubblici." "