DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
vigente al 29/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-10-2011
                               Art. 6 
 
 
          Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 
 
  1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  di  attivita'  di   cui
all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza  i
sistemi,  i  dispositivi,  le  attrezzature  e  le  altre  misure  di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali  che  sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione  o  all'atto  del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della  SCIA  di
cui all'articolo 4, comma  1,  nonche'  di  assicurare  una  adeguata
informazione  sui  rischi  di  incendio  connessi  con  la  specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione  adottate,  sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere  di  un  incendio  e
sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
  2. I controlli, le verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione  e
l'informazione di cui al  comma  1,  devono  essere  annotati  in  un
apposito  registro  a  cura  dei  responsabili  dell'attivita'.  Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai  fini
dei controlli di competenza del Comando. 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, si veda nelle note alle premesse.