DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
vigente al 22/03/2023
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 62. 
                Presupposto della tassa ed esclusioni 
  1. (( La tassa e' dovuta  per  l'occupazione  o  la  detenzione  di
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione  delle
aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse
dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio  comunale  in
cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso  in  maniera
continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 59, comma 4)). Per l'abitazione colonica e
gli altri fabbricati con area scoperta  di  pertinenza  la  tassa  e'
dovuta anche quando nella zona in cui e'  attivata  la  raccolta  dei
rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al
fabbricato. 
  2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non  possono
produrre rifiuti o per la loro natura o per il  particolare  uso  cui
sono  stabilmente  destinati  o  perche'   risultino   in   obiettive
condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno,  qualora  tali
circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di  variazione
e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi  direttamente
rilevabili o ad idonea documentazione. 
  3. Nella determinazione della superficie  tassabile  non  si  tiene
conto di quella parte di  essa  ove  per  specifiche  caratteristiche
strutturali  e  per  destinazione  si  formano,  di  regola,  rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti  a
provvedere a proprie spese i produttori stessi  in  base  alle  norme
vigenti. Ai fini della determinazione della predetta  superficie  non
tassabile il comune puo' individuare  nel  regolamento  categorie  di
attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle  quali
applicare  una  percentuale  di  riduzione   rispetto   alla   intera
superficie su cui l'attivita' viene svolta. 
  4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia
svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere  stabilito
dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa  prevista
per la specifica attivita' ed e' commisurata alla  superficie  a  tal
fine utilizzata. 
  5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali
non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati in  regime  di  privativa  comunale  per
effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale  o  di  protezione  civile  ovvero  di  accordi
internazionali riguardanti organi di Stati esteri.