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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169

Regolamento di organizzazione del Ministero ((della cultura)), degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2023)
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 33

Uffici dotati di autonomia speciale
1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) l'Archivio centrale dello Stato;
2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
3) il Centro per il libro e la lettura;
4) l'Istituto centrale per gli archivi;
5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
11) l'Istituto centrale per la grafica;
12) l'Istituto centrale per l'archeologia;
13) l'Opificio delle pietre dure;
14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto;
15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.
((
3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) i Musei reali di Torino;
2) la Pinacoteca di Brera;
3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
4) le Gallerie degli Uffizi;
5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
6) il Parco archeologico del Colosseo;
7) il Museo nazionale romano;
8) la Galleria Borghese;
9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
13) il Parco archeologico di Pompei;
14) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) le Residenze reali sabaude;
2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria;
3) il Palazzo Ducale di Mantova;
4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;
5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;
6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
7) il Complesso monumentale della Pilotta;
8) le Gallerie Estensi;
9) i Musei nazionali di Ferrara;
10) i Musei nazionali di Ravenna;
11) i Musei nazionali di Bologna;
12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;
14) i Musei nazionali di Siena;
15) i Musei nazionali di Pisa;
16) i Musei nazionali di Lucca;
17) i Parchi archeologici della Maremma;
18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria;
19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche;
20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;
21) le Gallerie nazionali d'arte antica;
22) il Museo etrusco di Villa Giulia;
23) il Museo delle Civiltà;
24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) Villa Adriana e Villa d'Este;
27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;
28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
29) le Ville monumentali della Tuscia;
30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;
32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;
33) il Palazzo Reale di Napoli;
34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;
35) i Musei nazionali del Vomero;
36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37) il Parco archeologico di Ercolano;
38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40) il Castello Svevo di Bari;
41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42) i Musei nazionali di Matera;
43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;
44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
46) i Musei nazionali di Cagliari.
))
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura.
Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresì ridenominare gli uffici da essi regolati, nonché definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001
((...))
. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.