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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29

Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. (24G00050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2026)
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  • Articoli
  • Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana

    Capo I
    Principi generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Misure per la prevenzione della fragilità e per la promozione della salute, dell'invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane
  • 4
  • 5
  • 6
  • orig.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • (( Coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale) ))
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale
  • 19
  • 20
  • Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti

    Capo I
    Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
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  • orig.
  • 26
  • 27
  • agg.1
  • orig.
  • 28
  • orig.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive,
    fiscali e caregiver familiari
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  • 36
  • 37
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  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Testo in vigore dal:  12-7-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

Servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale
1. In coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2 e all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge n. 33 del 2023 e in coerenza con le raccomandazioni di cui alla Guida per lo sviluppo dei programmi nazionali per città e comunità amichevoli per la vecchiaia - National programmes for age-friendly cities and communities. A guide e con il Piano di azione globale sulle risposte di salute pubblica alla demenza 2017-2025 - Global action plan on dementia dell'Organizzazione mondiale della sanità, con il Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI sull'AHA) dell'Unione europea e con il Piano di azione 2021-2030 per la vecchiaia in salute - «Decade of Healthy Aging: Plan for Action 2021-2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), si promuove l'implementazione di servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale per contrastare l'isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la continuità di vita e delle relazioni personali, familiari e di comunità, nonché per promuovere la domiciliarità delle cure e dell'assistenza.
2. Nella applicazione di quanto previsto dal comma 1 e in coerenza con le strategie che raccomandano un impegno dell'intera comunità a supporto delle persone a rischio di marginalizzazione e di esclusione sociale, concorrono in modo attivo tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali, nonché la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali. L'attuazione di tali servizi viene garantita attraverso i soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati nonché attraverso il coinvolgimento
((degli enti))
del terzo settore, dei familiari e la collaborazione
((del volontariato))
, delle reti informali di prossimità e del servizio civile universale.
3. Ai fini dell'integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui al presente decreto, l'insieme dei servizi di comunità e prossimità di cui al comma 2 concorre all'integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA. A queste finalità possono concorrere gli enti del terzo settore, anche con le modalità previste dagli istituti
((...))
di cui agli articoli da 55 a 57 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e dalle linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pubblicato nel sito istituzionale del medesimo Ministero.
4. La logica di rete e di sussidiarietà orizzontale richiamata al comma 1 è orientata alla persona ed è basata sull'integrazione delle varie risposte disponibili e sulla loro modulazione nel tempo secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di assistenza individuale integrato (PAI) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 33 del 2023, in un continuum di soluzioni complementari, progettate secondo l'evoluzione delle condizioni della persona anziana e del contesto di vita familiare e relazionale.
5. I servizi di comunità e prossimità rispondono nel loro insieme ai molteplici profili della non autosufficienza attraverso le diverse strutture che operano in rete e in un efficace sistema di relazioni funzionali volte a garantire la continuità delle informazioni e delle risposte ai bisogni di cura delle persone, con priorità alla permanenza delle persone al proprio domicilio e nella propria comunità.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.