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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2026)
Testo in vigore dal:  11-12-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Attività libera
1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto
((...))
ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo,
((delle norme tecniche per le costruzioni,))
delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati.
((Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.))
Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi
((e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi))
.
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992
((o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357))
.
((Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178))
.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
((Su istanza del soggetto proponente, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.))
((Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo))
, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere
((...))
dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti.
La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
9. Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è
((riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli))
interventi di cui al presente articolo.