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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2024, n. 8

Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2024
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Testo in vigore dal:  31-1-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.» e, in particolare, l'articolo 40 con cui al Governo è stata conferita delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in particolare il libro primo, titolo III, capo VI Giustizia militare;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;
Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 30 ottobre 2023;
Acquisiti i pareri resi dalle Commissione parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»;
b) all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e c-bis)»;
c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;».
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettere d) ed l), della Costituzione è il seguente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) - c) omissis;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) - i) omissis;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) - s) omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2022, n. 42:
«Art. 40 (Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;
b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;
d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;
e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;
f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alle Camere affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Magistrati militari). - 1. - 2- Omissis.
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).
4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Omissis.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) e c-bis) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
3. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1. - 2.
Omissis.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3;
a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;
b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.».